Cronaca

  • Stampa l'articolo
  • Invia l'articolo per e-mail
Il caporalato è usura, ma non estorsione
Processo LAC
Il caporalato è usura, ma non estorsione
Gli operai erano sfruttati, però non erano stati minacciati
di Giacomo Paolantonio

«Non ci sono prove sufficienti di minacce agli atti». Così ha esordito il giudice Rosa Item mercoledì pomeriggio nel motivare la sentenza del processo sul caporalato emerso nel giugno del 2011 sul cantiere del LAC, che si è concluso con un accoglimento solamente parziale dell’atto d’accusa stilato dal procuratore generale John Noseda. I due imputati a cui il PG aveva contestato il reato d’estorsione in correità, un muratore e un imprenditore pregiudicati residenti nel Varesotto, sono stati condannati sì, ma unicamente in via subordinata per il reato d’usura, proprio perché, ha spiegato il giudice, dall’inchiesta non è emerso che gli operai taglieggiati dal duo fossero stati vittime di intimidazioni.


Per contro il presidente ha ravvisato il concretizzarsi dell’usura, perché entrambi hanno sfruttato la condizione d’indigenza dei muratori (disoccupati). Il “caporale” per guadagnarsi la giornata «senza muovere un dito» e l’imprenditore per assoldare «dei bravi manovali per quattro soldi». Inoltre a pesare sulla posizione del caporale (reoconfesso) è stata «la sproporzione tra la prestazione offerta e la controprestazione richiesta». Infatti quest’ultimo aveva preteso da alcuni operai addirittura 4-5 euro per ogni ora lavorata, su una paga minima netta (imposta nel contratto collettivo) di 19 franchi, arrivando ad intascare quasi 4.000 euro in tre mesi. Invece per l’imprenditore la condanna si giustifica anche perché l’assunzione da parte sua degli operai era una condizione necessaria affinché il reato potesse essere perpetrato e visto che egli era perfettamente a conoscenza di questo malandazzo.


Ciò nondimeno il direttore della società subappaltatrice del LAC è stato scagionato sulla questione del mancato conferimento degli straordinari, dato che, ha spiegato Item, «ciascun operaio teneva un proprio conteggio delle ore in più dovute» e tutti hanno confermato la versione dell’imprenditore, il quale ha sostenuto d’aver promesso che li avrebbe versati in un secondo tempo, allorquando la sua società avesse avuto una liquidità sufficiente. Oltretutto anche dall’analisi della contabilità non è emersa alcuna volontà di raggirare gli operai, anzi al suo interno vi era più di una tabella riguardante proprio gli straordinari, nonostante che essi sulle buste paga non figurassero, circostanza quest’ultima ritenuta però «penalmente irrilevante». È caduta quindi anche l’accusa di falsità di documenti, l’unica contestata al fiduciario ticinese amministratore unico della società, scagionato su questo punto al pari degli due altri imputati. Per gli italiani Noseda aveva chiesto un anno di detenzione, senza opporsi alla condizionale, ma è stata inflitta loro una condanna di otto mesi, sospesa per due anni.

02.11.2012

Notizie

Ancora troppi dubbi sulla “Lex USA”
I frontalieri devono venire dopo
Tutti i partiti hanno aderito all’acquisto delle azioni
L’italiano ha firmato un nuovo contratto con i Lugano Tigers